Art. 3.
(Modificazioni all'articolo 42 del testo unico e all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto d'armi).

      1. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 42. - 1. Il porto delle armi fuori dai luoghi di cui all'articolo 37-bis può essere consentito solo per le armi comuni da sparo ed è soggetto a licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, nonché ai limiti, alle condizioni e alle prescrizioni previsti da disposizioni di legge o di regolamento o imposti dall'autorità che rilascia la licenza nel pubblico interesse.
      2. Per le esigenze di difesa personale, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di porto d'armi è rilasciata dal prefetto, per le armi corte, e dal questore, per quelle lunghe, ed ha validità di due anni, fermo restando il pagamento annuale della tassa di concessione governativa.
      3. Per gli usi venatorio e di tiro a volo, la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di sei anni; per le altre attività di tiro la licenza è rilasciata dal questore ed ha validità di due anni. Fuori dei luoghi di caccia e di quelli deputati al tiro, la licenza autorizza esclusivamente il trasporto dell'arma, con l'osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte dall'autorità che rilascia la licenza.
      4. Nei confronti di coloro che detengono armi o munizioni acquisite in forza di una licenza di porto d'armi scaduta e non rinnovata, si applicano le disposizioni relative alla detenzione di armi.
      5. Ferme restando le disposizioni di legge o di regolamento concernenti il rilascio e il rinnovo delle licenze di porto d'armi, le copertine delle licenze e le relative fotografie hanno validità di sei anni».

      2. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: «dal terzo comma dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 42».

 

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